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RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DETRAZIONI FISCALI

Pubblicata dallENEA una nuova faq (la numero 68 bis) che riguarda la riqualificazione globale degli edifici e nello specifico le detrazioni relative alla demolizione e ricostruzione di un immobile.

L’ENEA sottolinea che per gli interventi configurabili come ristrutturazioni edilizie che comportino la demolizione e la ricostruzione dell’immobile mantenendo la volumetria inalterata, a partire dal 21 agosto 2013, possono usufruire delle detrazioni fiscali del 65%.

Le detrazioni sono applicabili in quanto con il “Decreto del fare” (decreto legge 21/06/2013 n. 69 convertito con la legge 9/08/2013 n. 98) è stata apportata una modifica alla definizione di “ristrutturazione edilizia” inserita nel Testo Unico Edilizia in riferimento alla sagoma.

ristrutturazione edilizia

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Con l’entrata in vigore del DM 10 febbraio 2014 dal prossimo 1 giugno 2014 gli impianti termici dovranno essere dotati di “Libretto di impianto per la climatizzazione” e in seguito ai controlli e alle manutenzioni dovrà essere redatto il “Rapporto di efficienza energetica“.

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faq:

  • Per quali impianti è necessario il “Rapporto di efficienza energetica”?
    E’ necessario per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale superiore a 10 KW mentre per gli impianti di climatizzazione estiva la potenza utile nominale dovrà essere superiore a 12 KW (con o senza produzione di acqua calda sanitaria).Non è necessario per gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili.

  • Sono già in possesso di un libretto di impianto / di centrale conforme al DM 17 marzo 2003, come mi devo comportare?
    E’ sufficiente allegare i vecchi libretti a quelli nuovi.

  • Dove posso trovare i modelli del “libretto di impianto per la climatizzazione” e il “Rapporto di efficienza energetica”?
    I nuovi modelli sono allegati al DM 10 febbraio 2014 e sostituiscono quelli emanati con DM 17 marzo 2003.

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BONUS MOBILI

Novità previste in merito al bonus mobili infatti le detrazioni previste non saranno più legate al valore della ristrutturazione edilizia ma svincolate da essa.Resta comunque inalterata la soglia di 10 mila euro di spesa stabilita dal D.L. 69/2013 e valida per acquisto di arredi e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+.

La norma non è stata approva quindi le spese per usufruire del bonus mobili (massimo 10000 euro) non può essere superiore alle spese sostenute per la ristrutturazione (DL 47/2014).